(A cura del Dott. Valerio Martinelli – Cultore della materia del diritto del lavoro)

“In tema di infortuni sul lavoro, l’obbligo per il committente di nominare il coordinatore per la sicurezza, di cui all’art. 90 D.lgs. 81/2008, è connesso già solo alla previsione che più imprese lavorino nello stesso cantiere, anche non in contemporanea, e non alla verifica successiva di tale situazione”

Il caso prende le mosse dall’infortunio occorso ad un lavoratore durante l’operazione di fissaggio dei fogli di cellophane sulle finestre, posizionate al terzo piano, di un fabbricato in corso di ristrutturazione. Per l’espletamento di detto compito, il lavoratore, portandosi su una porzione di impalcatura presente all’esterno dell’immobile e sprovvista del parapetto, perdeva l’equilibrio e cadeva giù, procurandosi lesioni che poi lo hanno condotto alla morte.

La sentenza ha ad oggetto il rimprovero mosso al committente dei lavori condannato per il delitto di cui all’art. 589, comma 1 e 2 cp con violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro “per non aver nominato un coordinatore per l’esecuzione dei lavori prima dell’affidamento degli stessi”. I giudici di merito hanno ravvisato in capo al committente la sussistenza di una posizione di garanzia e dei relativi obblighi in tema di sicurezza per i lavoratori.

Nel ricorso presentato dal committente innanzi alla Suprema Corte due sono i motivi di doglianza tra cui uno attinente alla posizione di garanzia attribuita al medesimo. In merito, la difesa mette in evidenza che “nel contratto di appalto non vi era traccia della possibile presenza di una pluralità di ditte sul cantiere (..) conseguenza di ciò è che non poteva chiedersi” al committente di nominare un coordinatore per l’esecuzione dei lavori poiché trattandosi di cantiere sotto soglia era esonerato dagli obblighi di cui all’art. 3, comma 8 dell’allora vigente D.lgs. 494/1996.

Ai fini della nostra analisi giova richiamare:

  • 90, comma 4 D.lgs. 81/2008 in virtù del quale “Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98”.

La Suprema Corte giunge ad affermare il principio di diritto riportato in apertura, e più volte ribadito dalla Corte in altre pronunce[1], rilevando come fosse evidente e noto al committente il fatto che sul cantiere avrebbero operato più ditte[2].

In conclusione, i Giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso de quo affermando che, essendosi verificato l’infortunio in un cantiere che non può essere qualificato come sotto soglia, gravava in capo al committente l’onere di procede alla nomina del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, figura quest’ultima che annovera tra i suoi vari compiti proprio quello di verificare l’idoneità dei ponteggi sotto il profilo della sicurezza dei lavori in quota.

(Cass. pen., sez. IV, n. 4486 del 05.02.2021)

 

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[5] Cfr. Cass. pen. sez. IV, n. 4644/2018.
[6] In merito, la sentenza – a pag. 4 – riporta che “risulta dirimente il fatto che il lavoratore era caduto da una porzione residua di un ponteggio precedentemente installato” da un’altra società che si era occupata, nello stesso cantiere, di altre fasi della ristrutturazione dell’immobile; oppure, si legge sempre nel corpus della sentenza, “la prevista (sia pure non imminente) installazione di infissi”.

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