(A cura del Dott. Valerio Martinelli – Cultore della materia del diritto del lavoro)

Il caso ha ad oggetto l’infortunio occorso ad un lavoratore, dipendente della società Alfa, durante l’espletamento dell’incarico di rimozione dei materiali contenenti amianto nello stabilimento in uso alla società Y. Per una maggior chiarezza espositiva, risulta utile precisare il contesto fattuale nel quale si sviluppa la vicenda: la società appaltatrice Alfa viene incarica di provvedere alla rimozione dei materiali contenenti amianto nei siti produttivi di proprietà della società Beta ed in uso alle società X e Y. I due capannoni, benché ubicati in un’unica area recintata a cui si accede da un solo cancello, sono stati concessi in uso a due distinte società. Il contratto di appalto, pur riferito ad entrambi i siti produttivi, risulta essere stato sottoscritto dalla sola società X.

Il Tribunale condannava Tizio, quale coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei predetti lavori, ritenendolo colpevole dei reati di cui agli art. 91, comma 1, lett. a), art. 92, comma 1, lett. b) e art. 92, comma 1, lett. a) D.lgs. 81/2008.

Nel ricorso difensivo, depositato in Cassazione, Tizio rilevava, tra le altre cose, non soltanto una “non corretta assimilazione tra la nozione di cantiere e quella di appalto[1] ma anche la non necessità per il cantiere Y di procedere al coordinamento per la sicurezza ex art. 90 D.lgs. 81/2008 poiché nello stesso avrebbe operato una singola impresa[2].

Il “punto controverso” su cui si è concentrata l’attenzione della Suprema Corte attiene a “se l’odierno imputato (..) abbia ricoperto o meno il ruolo ascrittogli nelle imputazioni, cioè quello di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione anche per il sito” della società Y, essendo pacifico che egli abbia rivestito tale ruolo nel cantiere del sito in uso alla società X.

Ai fini della nostra analisi giova richiamare:

  • 89, lett. b) D.lgs. 81/2008 in virtù del quale committente è “il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione (..)”.
  • 89, lett. e) e f) D.lgs. 81/2008 che definiscono il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e la realizzazione dell’opera come il soggetto “incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori dell’esecuzione dei compiti (..)” di cui agli artt. 91 e 92 del D.lgs. 81/2008.

La Suprema Corte evidenzia, primariamente, che l’acquisizione dell’incarico di coordinatore in materia di sicurezza e di salute, sia in fase progettuale che in quella esecutiva, necessita di un conferimento d’incarico che “al di là delle forme di estrinsecazione, richiede comunque una chiarezza di contenuti, sia con riferimento al soggetto designato, sia rispetto alla tipologia dei lavori da eseguire”.

Sul punto, la Corte ha evidenziato come il Tribunale abbia ovviato alla mancanza di un incarico formale da parte della società Y facendo leva sull’unicità dell’appalto, che si riferirebbe ad entrambi i siti. A detta della Corte, tuttavia, “questo argomento di per sé non risulta dirimente atteso che, pur in presenza di un unico appalto, di cui peraltro era committente non la società proprietaria dei terreni[3] (..) ma una sola delle imprese conduttrici[4] (..) ben può avvenire che le attività di progettazione ed esecuzione dei lavori, per quanto omogenee dal punto di vista contenutistico, siano curate nell’ottica della sicurezza da soggetti diversi, tanto più nel caso in cui le stesse riguardino opifici industriali distinti, seppur non distanti”.

La Corte conclude, in accoglimento del ricorso avanzato, affermando che nella sentenza impugnata è mancata una verifica adeguata circa la configurabilità del presupposto delle impugnazioni ossia la qualità di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’imputato anche per il sito produttivo in uso alla società Y, nel quale si è verificato l’infortunio del lavoratore.

(Cass. pen. sez. III. n. 9074 del 05.03.2021)

 

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[1] In merito, si legge nella sentenza, l’opera commissionata alla società appaltatrice interessava due diversi siti produttivi (in uso alle società X e Y) pertanto si era in presenza di due distinti cantieri, aventi ad oggetto lavorazioni differenti; conseguentemente, anche se l’appalto era unico, le aree di lavoro erano distinte. A ciò si aggiunga che l’infortunio del lavoratore, avvenuto nel cantiere della società Y, si è verificato a distanza di quaranta giorni dal termine delle lavorazioni nel cantiere della società X.
[2] Cfr. art. 90 D.lgs. 81/2008.
[3] Nel nostro esempio, la società Beta.
[4] Nel nostro esempio, la società X.

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