(A cura del Dott. Valerio Martinelli – Cultore della materia del diritto del lavoro)

“(..) colui che subentri, in forza di un contratto di affitto d’azienda, nella gestione dei locali in cui si svolga una prestazione lavorativa assume la posizione di garanzia del datore di lavoro, essendo irrilevanti le indicazioni contenute nel contratto (..)”

 
Il caso in esame prende le mosse dal ricorso presentato dal gestore di un hotel avverso la sentenza che lo condannava alla contravvenzione ex art. 68, c. 1 lett. b) D.lgs. 81/08 per aver utilizzato luoghi di lavoro non conformi alla normativa di sicurezza: in particolare, si rilevava non soltanto la presenza di parapetti delle scale e delle parti prospicienti il vuoto in misura inferiore ad un metro di altezza ma anche la sussistenza di vetri, posizionati su porte-vetrate e finestre in prossimità delle vie di circolazione, non costituiti da materiali di sicurezza. L’imputato, a sua difesa, aveva rilevato che: a. l’albergo era gestito dal medesimo in base ad un contratto d’affitto d’azienda il quale attestava “la conformità dell’albergo alle norme” e che pertanto la gestione dello stesso era stata assunta in buona fede; b. negli accertamenti svolti erano emerse delle irregolarità strutturali dell’edificio nel quale si svolgeva l’attività alberghiera, che, come già detto, era di proprietà di altri.

Risulta utile soffermarci sul contenuto degli artt. 64, lett. a) e 63, c. 1 del D.lgs. 81/08 posti a fondamento della condanna irrogata al gestore dell’hotel:

  • L’art. 63, c. 1 rubricato “Requisiti di salute e sicurezza” dispone che “i luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’allegato IV” del D.lgs. 81/08, il quale individua, nello specifico, i requisiti fondamentali che devono presentare i luoghi di lavoro per essere a norma di legge.
  • L’art. 64, rubricato “Obblighi del datore di lavoro”, al suo c. 1 lett. a) individua in capo al datore di lavoro l’obbligo di provvedere che “i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 63, commi 1, 2 e 3

Tornando al caso in esame, la Suprema Corte, conformandosi ad un proprio precedente orientamento[1], afferma il principio riportato in apertura, precisando che il gestore, quale datore di lavoro, è responsabile dell’omessa conformazione dei luoghi di lavoro ai requisiti previsti dall’art. 63, c. 1, 2 e 3 D.lgs. 81/08 “a meno che non dimostri che l’esecuzione degli interventi di adeguamento sia stata resa impossibile dal comportamento del locatore”. Prova quest’ultima che nel caso de quo non è stata fornita.

 

Cass. pen. sez. III. n. 5200 del 10.02.2021

 

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[1]Cfr. Cass. pen. sez. III n. 30927 del 31.05.2019.

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