Gli obblighi che gravano sul datore di lavoro al fine di garantire condizioni di sicurezza nella predisposizione degli strumenti di lavoro e nella custodia e manutenzione di mezzi meccanici vanno assolti non solo a beneficio dei dipendenti, ma anche nella prospettiva di tutela di soggetti estranei alla lavorazione ma abituali fornitori di beni e servizi che possano avere agevole accesso all’area di lavoro, seppur estranei all’organizzazione dei lavori

Nel caso di specie, si contestava al datore di lavoro:

  • la violazione di specifiche disposizioni del D.lgs. 81/2008, per aver posto alla guida di un proprio mezzo meccanico (carrello elevatore) un soggetto esterno che si era recato presso il cantiere, ove operava la ditta del medesimo, per scaricare della merce da un camion. Durante le operazioni di movimentazione del carrello da parte di detto soggetto, tuttavia, si era verificato lo sbilanciamento e il ribaltamento del muletto che, anche in ragione dell’assenza di strumenti di trattenuta atti ad evitare i rischi di caduta dall’abitacolo, aveva schiacciato il lavoratore.
  • l’omessa adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative tali da garantire la stabilità del mezzo durante le operazioni di lavoro, tenuto conto della natura del suolo scosceso, nonché l’impartizione di opportune disposizioni volte ad impedire che il personale estraneo all’azienda potesse servirsi dei mezzi meccanici senza le necessarie autorizzazioni ed in mancanza di informazioni sulle modalità di utilizzo e sui rischi connessi al loro impiego.

Le lesioni riportate dal lavoratore sono state ritenute, dal Giudice distrettuale prima e dalla Suprema Corte poi, prevedibile conseguenza di entrambe le inosservanze contestate al titolare dell’impresa “sia in ragione del fatto che il muletto era stato lasciato con le chiavi inserite all’interno di cantiere caratterizzato da rilevanti pendenze di terreno e altresì in quanto si trovava privo dei necessari sistemi di trattenuta, nonché pronto per l’uso e quotidianamente utilizzato dai dipendenti”.

La suprema Corte, pertanto, conformandosi a quanto già rilevato dal Giudice distrettuale, ha affermato quanto riportato in apertura, ponendo l’accento sulle evidenti e rilevanti carenze organizzative a carico del titolare dell’impresa attenenti non soltanto alla predisposizione degli strumenti di lavoro ma anche alla custodia ed alla manutenzione dei mezzi meccanici in uso ai dipendenti ed a cui possono avere agevole accesso anche soggetti estranei alla lavorazione ma abituali fornitori di beni e servizi dell’azienda, evidenziando gli specifici obblighi di promozione della sicurezza sul luogo di lavoro e di informazione sui rischi previsti anche a tutela del terzo estraneo all’organizzazione dei lavori.

Cass. sez. IV pen. n. 35964 del 03.12.2020

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