(A cura del Dott. Valerio Martinelli – Cultore della materia del diritto del lavoro)

 

“(..) compito del titolare della posizione di garanzia è evitare che si verifichino eventi lesivi dell’incolumità fisica intrinsecamente connaturati all’esercizio di talune attività lavorative anche nell’ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti ad eventuali negligenze, imprudenze e disattenzioni dei lavoratori subordinati, la cui incolumità deve essere protetta con appropriate cautele. Il garante non può, infatti, invocare, a propria scusa, il principio di affidamento, assumendo che il comportamento del lavoratore era imprevedibile, poiché tale principio non opera nelle situazioni in cui sussiste (..)una posizione di garanzia”.

La vicenda prende le mosse dall’infortunio mortale occorso ad un dipendente incaricato della pulizia della c.d. “giostra” dell’impianto di schiumatura delle selle, il quale durante lo svolgimento delle operazioni cui era addetto rimaneva schiacciato tra gli organi in movimento del macchinario.

Il ricorrente lamenta, in primis, l’omesso accertamento della presenza di un sistema di sicurezza costituito da un cancello di accesso al macchinario, la cui apertura determina il blocco automatico della giostra e, in secundis, l’omessa valutazione dell’imprevedibilità della condotta del lavoratore, il quale “dopo aver raggiunto la zona di lavoro attraverso un tortuoso passaggio in un pertugio ed il superamento di molteplici ostacoli, inserì deliberatamente la testa nel ridottissimo spazio, 10-15 cm, esistente tra la centralina elettrica e la macchina in rotazione, in modo pericoloso, con condotta tale da interrompere il nesso causale”.
Partendo da un breve richiamo dell’impianto argomentativo posto a sostegno del decisum, che si ritiene utile riportare di seguito per punti:

  • il lavoratore “per giungere in loco era passato attraverso (..) un pertugio, dove poteva passare una persona sola. L’operaio si era comportato in modo analogo in altre occasioni (..) in quanto quella era la strada diretta per raggiungere la postazione da pulire mentre passando per la porta munita di sistema di allarme avrebbe allungato il percorso di 3 metri ed avrebbe inoltre provocato il blocco della contemporanea attività di caricamento delle copertine”;
  • non costituiva un’eccezione l’effettuazione dei lavori di pulizia con la macchina in azione. A ciò si aggiunga l’esiguo spazio in cui il lavoratore doveva operare e contestualmente stare attento anche agli spostamenti del macchinario;
  • disinteresse dei dirigenti della società circa il modo in cui, in concreto, veniva svolto il lavoro di pulizia;

la Corte lo ha ritenuto “puntuale, coerente e privo di discrasie logiche”.

Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, la Corte ha richiamato il consolidato principio riportato in apertura precisando che “Il garante, dunque, ove abbia negligentemente omesso di attivarsi per impedire l’evento, non può invocare, quale causa di esenzione dalla colpa, l’errore sulla legittima aspettativa in ordine all’assenza di condotte imprudenti, negligenti o imperite da parte dei lavoratori, poiché il rispetto della normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l’incolumità del lavoratore anche dai rischi derivanti dalle sue stesse imprudenze e negligenze o dai suoi stessi errori, purché connessi allo svolgimento dell’attività lavorativa* (..) Ne deriva che il titolare della posizione di garanzia è tenuto a valutare i rischi e a prevenirli e la sua condotta non è scriminata, in difetto della necessaria diligenza, prudenza e perizia, da eventuali responsabilità dei lavoratori** (..)”.

Cass. sez. IV pen. n. 12181 del 15.04.2020

 

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*Cfr. Cass. pen. sez. IV, n. 18998 del 27.03.09.
**Cfr. Cass. pen. sez. IV, n. 22622 del 29.04.08.

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