(A cura del Dott. Valerio Martinelli – Cultore della materia del diritto del lavoro)

La vicenda prende le mosse da un infortunio mortale occorso ad un dipendente mentre stava lavorando al quadro comandi di un macchinario per la cesoiatura. A seguito dell’inceppamento della macchina, il lavoratore, al fine di rimuovere il materiale rimasto a contrasto, si era introdotto nell’area interessata attraverso un cancelletto abusivo anziché utilizzare l’apposito varco munito di fotocellula per il blocco automatico del funzionamento del macchinario.

La Corte d’appello, in riforma della sentenza di assoluzione emessa in primo grado[1], imputava al datore di lavoro di non aver esercitato la dovuta vigilanza su quanto accadeva all’interno del proprio stabilimento “e, dunque, anche sulla realizzazione del varco da cui sarebbe transitato” il lavoratore.

Nel caso de quo, la Corte affronta il tema della conoscenza/conoscibilità da parte del datore di lavoro di prassi illecite poiché elusive delle prescrizioni in tema di sicurezza sul lavoro.

In particolare, i Giudici di legittimità hanno richiamato un recente arresto giurisprudenziale in virtù del qu4ale “(..) non può essere ascritta al datore di lavoro la responsabilità di un evento lesivo o letale per culpa in vigilando qualora non venga raggiunta la certezza della conoscenza o della conoscibilità, da parte sua, di prassi incaute, neppure sul piano inferenziale (ossia sulla base di una finalizzazione di tali prassi a una maggiore produttività), dalle quali sia scaturito l’evento (..)[2].

In termini analoghi, evidenzia la Corte, si era già registrato, in tal senso, un’altra pronuncia in base alla quale “(..) in presenza di una prassi dei lavoratori elusiva delle prescrizioni volte alla tutela della sicurezza, non è ravvisabile la colpa del datore di lavoro, sotto il profilo dell’esigibilità del comportamento dovuto omesso, ove non vi sia prova della sua conoscenza, o della sua colpevole ignoranza, di tale prassi (..)”[3].

In ogni caso, conclude la Corte, nella sentenza impugnata non è stata fornita alcuna prova dell’esistenza di una prassi in tal senso, precisando che “quand’anche tale prova fosse emersa in giudizio, sarebbe stato comunque necessario accertare ulteriormente – quanto meno in via logica, e non certo sulla sola base dell’astratta posizione di garanzia – che il datore di lavoro fosse, o dovesse necessariamente essere, a conoscenza della prassi incauta”.

 

Cass. sez. IV pen. n. 36778 del 21.12.2020

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[1] Si rinvia ad altra sede l’analisi della questione processuale posta all’attenzione della Suprema Corte nella decisione in esame ed avente ad oggetto l’evidente discrasia fra l’imputazione originaria mossa al datore (realizzazione del cancello abuso utilizzato dal lavoratore), da cui lo stesso era stato assolto in primo grado, e la condotta criminosa ravvisata dalla Corte d’Appello (culpa in vigilando).

[2] Cfr. Cass., sez. 4, n.20833 del 15/05/2019.

[3] Cfr. Cass., sez. 4, n. 32507 del 16/04/2019.

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