(A cura del Dott. Valerio Martinelli – Cultore della materia del diritto del lavoro)

Il caso in esame ha ad oggetto l’infortunio occorso a due lavoratori durante l’applicazione del c.d. spritzbeton sulla volta di una cava. Nello specifico, a seguito del distacco del “gommone della lancia”, causato dalla mancanza della spina di sicurezza sulla cravatta di chiusura, si è verificata la caduta verso il basso dello stesso che ha reso necessario un intervento da parte dei predetti lavoratori, diretto a ripristinare la funzionalità del macchinario. Tuttavia, detta operazione, non essendo stata preceduta dallo scarico della pressione presente nell’impianto, così come previsto dal manuale d’uso e di manutenzione del macchinario, ha determinato un violento impatto del gommone e del calcestruzzo rimasto al suo interno contro i due lavoratori, cagionando la morte di uno e gravissime lesioni all’altro.
La questione affrontata assume particolare interesse poiché si sofferma sul tema dell’obbligo di formazione ed informazione dei lavoratori posto in capo al datore di lavoro.

La Corte provvede, sin da subito, a collocare la sentenza impugnata nell’alveo del consolidato orientamento seguito dalla Corte di legittimità* che individua nell’obbligo di fornire adeguata formazione ai lavoratori uno dei principali oneri gravanti sul datore di lavoro, ed in generale sui soggetti preposti alla sicurezza del lavoro, individuando quale normativa di riferimento gli art. 36 (Informazione ai lavoratori) e 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) D.lgs. 81/08.
Richiamando quanto pacificamente affermato in giurisprudenza**, la Corte stabilisce che, ove il datore di lavoro non abbia adempiuto a tale fondamentale obbligo, egli “(..) sarà chiamato a rispondere dell’infortunio occorso al lavoratore, laddove l’omessa formazione possa dirsi causalmente legata alla verificazione dell’evento”. È infatti tramite l’adempimento di tale obbligo che il datore di lavoro rende edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti.
Pertanto, il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore il quale, nell’espletamento delle proprie mansioni, pone in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi.

La Corte, da ultimo, specifica che “(..) l’obbligo di informazione e formazione dei dipendenti, gravante sul datore di lavoro, non è escluso né è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro (..)”. Ciò in quanto, continua la Corte, “l’apprendimento insorgente da fatto del lavoratore medesimo e la socializzazione delle esperienze e della prassi di lavoro non si identificano e tanto meno valgono a surrogare le attività di informazione e di formazione prevista dalla legge e gravanti sul datore di lavoro”.
Non è configurabile, quindi, la responsabilità ovvero la corresponsabilità del lavoratore per l’infortunio occorsogli allorquando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità, atteso che le disposizioni antinfortunistiche perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l’instaurarsi da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza di prassi di lavoro non corrette e, per tale ragione, foriere di pericoli.

Cass. sez. IV pen. n. 8163 del 04.03.2020

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*Cfr. Cass. pen. sez. 4, n. 41707 del 23.09.04 e Cass. pen. sez. 4, n. 6486 del 03.03.95
**Cfr. Cass. pen. sez. 4, n. 45808 del 27.06.17.

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