(A cura del Dott. Valerio Martinelli – Cultore della materia del diritto del lavoro)

(..) il committente, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica ditta appaltatrice (c.d. cantiere “sotto-soglia”) è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l’infortunio, sia per la scelta dell’impresa (..) sia in caso di omesso controllo dell’adozione, da parte dell’appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (..)

 
La vicenda ha ad oggetto l’infortunio mortale occorso ad un lavoratore durante l’esecuzione dei lavori oggetto di un contratto di appalto per la ristrutturazione di un ristorante. Nello specifico, il lavoratore della società appaltatrice, durante le operazioni di ristrutturazione del lucernario – ad un’altezza di circa 5,50 m – precipitava sulla sottostante rampa del garage a causa dell’assenza di idonee attrezzature di protezione.

Per una più chiara comprensione della questione, risulta utile rinviare alle disposizioni del D.lgs. 81/2008 che individuano il quadro degli obblighi e delle responsabilità in materia antinfortunistica poste a carico del committente, nello specifico, agli artt. 26 e 90.

In linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la Suprema Corte rileva che il committente di lavori dati in appalto deve adeguare la sua condotta a fondamentali regole di diligenza e prudenza e pertanto deve scegliere “l’appaltatore, o più in generale il soggetto al quale affida l’incarico, accertandosi che tale soggetto sia non soltanto munito di titoli di idoneità prescritti dalla legge ma anche della capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa”.

Nel caso de quo, quindi, i giudici di legittimità ribadiscono quanto riportato in apertura, affermando la responsabilità del committente che abbia omesso non solo di verificare l’idoneità tecnico professionale della società appaltatrice[4] ma anche di attivare azioni inibitorie dei lavori nel caso in cui la mancata adozione o l’inadeguatezza delle misure precauzionali fosse “immediatamente percepibile senza particolari indagini”.

 

Cass. sez. IV pen. n. 36438 del 18.12.2020

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[4] In merito si precisa quanto rilevato dai giudice di legittimità, i quali hanno affermato che la verifica svolta dai committenti sulla società appaltatrice, consistita nella verifica della sua iscrizione alla camera di commercio,  non può essere ritenuta idonea ad “accertare che la stessa fosse munita di tutti i titoli di idoneità prescritti dalla legge, nonché della capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa”.

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